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“Prostituirsi non è mai un atto libero e non può essere un lavoro”: salva la legge Merlin

La Corte Costituzionale ha espresso le motivazioni della sentenza sul caso Escort per l’allora premier Berlusconi

Prostituirsi non è mai un atto libero e non può essere un lavoro salva la legge Merlin

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Con una decisione che va decisamente contro corrente rispetto al dibattito, che qualcuno periodicamente prova a riaprire, sulle case chiuse e l’idea di riaprirle, normarle e tassarle, la Corte Costituzionale ha salvato la legge Merlin sul favoreggiamento della prostituzione. Secondo la Consulta, anche nell'attuale momento storico, e al di là dei casi di 'prostituzione forzata', la scelta di 'vendere sesso' è quasi sempre determinata da fattori che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell'individuo. In questa materia, lo stesso confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono è spesso labile, per questo è dunque legittimo, e trova fondamento nella Costituzione, che lo Stato preveda e punisca il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione.

Il caso delle escort per Berlusconi

A sollevare il caso era stata la Corte d'appello di Bari che sta giudicando Giampaolo Tarantini e Massimiliano Verdoscia, nel processo di secondo grado sul caso delle escort presentate tra il 2008 e il 2009 all'allora premier Silvio Berlusconi. Con la sentenza n. 141 depositata oggi (relatore Franco Modugno) la Corte spiega che queste incriminazioni mirano a tutelare i diritti fondamentali delle persone vulnerabili e la dignità umana. Una tutela che si fa carico dei pericoli insiti nella prostituzione, anche quando la scelta di prostituirsi appare inizialmente libera: pericoli connessi, in particolare, all'ingresso in un circuito dal quale sarà difficile uscire volontariamente e ai rischi per l'integrità fisica e la salute cui ci si espone nel momento in cui ci si trova a contatto con il cliente.

Attività degradante e on libera scelta

È dunque il legislatore, quale interprete del comune sentire in un determinato momento storico, che ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, un'attività che degrada e svilisce la persona. La Corte d'appello di Bari, facendo propria l'istanza dei difensori dei due imputati, avevano deciso di sospendere il processo e di inviare gli atti alla Consulta per sottoporle i dubbi di legittimità, ammettendo come elemento di 'novità', rispetto al contesto in cui fu pensata la legge, l'esistenza oggi di una 'prostituzione per scelta, totalmente libera e volontaria', come quella esercitata dalle escort, espressione della libertà di autodeterminazione sessuale, garantita dall'articolo 2 della Costituzione, che verrebbe lesa dalla punibilità di terzi che si limitino a mettere in contatto la 'escort' con i clienti (reclutamento) o ad agevolare la sua attività (favoreggiamento). Come corollario di questa affermazione, non sarebbe quindi punibile 'l'intermediazione'. Argomentazioni che però non hanno retto il giudizio costituzionale.

 

La scelta fra due diritti

Al contrario, la Corte costituzionale ha osservato che l'articolo 2 della Costituzione, nel riconoscere e garantire i «diritti inviolabili dell'uomo», si pone in stretta connessione con il successivo articolo 3, secondo comma, che, al fine di rendere effettivi questi diritti, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali al «pieno sviluppo della persona umana». I diritti di libertà - tra i quali indubbiamente rientra anche la libertà sessuale - sono, dunque, riconosciuti dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della persona, e di una persona inserita in relazioni sociali.

Prestazione di servizio?

La prostituzione, però, non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma solo una particolare forma di attività economica. In questo caso, infatti, la sessualità non è che una 'prestazione di servizio' per conseguire un profitto. Né vale obiettare che un diritto fondamentale resta tale anche se esercitato dietro corrispettivo. L'argomento prova troppo: in questo modo, qualsiasi attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, se collegata a una libertà costituzionalmente garantita, diventerebbe un diritto inviolabile, nella misura in cui richiede l'esercizio di libertà costituzionalmente garantite.

Chi si prostituisce è sempre il soggetto debole

Né, secondo la Corte costituzionale, viene violata la libertà di iniziativa economica privata per il fatto di impedire la collaborazione di terzi all'esercizio della prostituzione in modo organizzato o imprenditoriale. Tale libertà è infatti protetta dall'articolo 41 della Costituzione solo in quanto non comprometta valori preminenti, quali la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Le disposizioni incriminatrici contenute nella legge Merlin si connettono a questi valori. Il fatto che il legislatore individui nella persona che si prostituisce il soggetto debole del rapporto spiega, inoltre, la scelta di non punirla, a differenza di quanto avviene per i terzi che si intromettono nella sua attività.

Né sesso né lavoro

L’argomento non è facile da affrontare neanche in un periodo storico come questo che si trova alle spalle il grande dibattito del #metoo. La Cassazione ha però dimostrato di essere in linea con numerosi studi sociologici, l’ultimo dei quali è espresso in sintesi nel libro “Sew work, né sesso né lavoro” (VandA, pagg. 208, euro 15,90). Autrici la sociologa Daniela Danna, la giurista Silvia Niccolai, l’avvocata Grazia Villa e la pedagogista Luciana Tavernini. Esito delle loro ricerche, la rivelazione di otto falsi miti sulla prostituzione che non è una scelta, non è libertà né autodeterminazione. Nel saggio le quattro studiose spiegano perché la prostituzione si deve abolire, come la schiavitù, e non può essere considerata un lavoro. Il cosiddetto sex work, è una locuzione che si usa per nascondere la realtà dei fatti, cioè la sopraffazione e l’abuso nascosti in un rapporto sessuale a pagamento. Non si tratta di lavoro e nemmeno di sesso. Le quattro esperte analizzano il mercato del sesso in Italia, un Paese in cui la Merlin del 1958 è ancora ben lungi dall’essere applicata fino in fondo: la lotta alla tratta non è una priorità e sulla prostituzione vige il laissez-faire, mentre si moltiplicano proposte di legge che vorrebbero, sessant'anni dopo, la riapertura delle case chiuse.

Il mito della prostituta libera

Del resto parliamo di un fenomeno variegato che, da un lato vede le escort d’alto bordo che si propongono per parecchie centinaia di euro e serata, dall’altra povere disgraziate che sulla strada si vendono per 20 euro a rapporto. E se per queste ultime siamo sicuri dello sfruttamento, per le prime sappiamo che sono poche quelle che non devono rendere conto a nessuno in termini di scelta dei clienti e percentuali da concedere a mediatori o tenutari di camere. Insomma le prostitute libere di vendere il proprio corpo sono un mito più che una realtà.

Prostituirsi non è mai un atto libero e non può essere un lavoro salva la legge Merlin

I sessanta anni della legge Merlin

Sono passati più di 60 anni da quando l'Italia ha chiuso le case di tolleranza: la 'legge Merlin', su cui oggi è arrivata la motivazione della Corte Costituzionale, è infatti, entrata in vigore il 20 settembre 1958. Un decennio prima, il 16 agosto 1948, la senatrice socialista Angelina Merlin, ex partigiana, aveva presentato il primo disegno di legge che subì un lunghissimo iter parlamentare. Per tutto il dibattito gli oppositori al ddl fecero leva in primo luogo sui pericoli igienici-sanitari. L'Italia, però, aspirava a entrare nell'Onu e per farlo doveva abolire la prostituzione di Stato come l'organizzazione ha stabilito per i suoi Paesi membri. Il progetto diventa legge dello Stato il 20 febbraio 1958, con il parere contrario dei missini e dei monarchici. E anche in Italia, come nel resto d'Europa, lo Stato non ha più il controllo della prostituzione. In quel momento le 'case chiuse' erano 560 e ospitavano circa 2.700 prostitute. La legge abrogò le disposizioni emanate dal governo Crispi nel dicembre 1883 e iniziò a punire il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Non configurò, però, la prostituzione come reato e di conseguenza chi la esercita non può essere schedato, facendo venir meno così anche la schedatura sanitaria. Nel corso degli ultimi anni più volte sono state avanzate proposte per risolvere il problema della prostituzione, con numerose pdl in chiave anti legge Merlin o per l'apertura degli 'eros center'. Non sono mancate anche recenti iniziative bipartisan con proposte di istituzione nelle città di zone dedicate alla prostituzione, individuate dai Comuni, con relativo pagamento delle tasse da parte delle prostitute.

07/06/2019