Pelle, ecopelle e pelle sintetica. Come districarsi fra le etichette

di La nuova ecologia

Se siete convinti che l’ecopelle sia finta pelle di derivazione non animale e pensate di conoscere la differenza fra cuoio e pelle, preparatevi a smontare i falsi miti in cui avete sempre creduto.
Siete abituati a parlare di resistente “cuoio” per le scarpe e morbida “pelle” per le borse? Sappiate che i due termini in realtà si equivalgono. A confermarlo è l’ingegnere Sabrina Frontini, direttrice dell’Icec (Istituto di certificazione per l’area pelle): «I termini “cuoio”, “pelle” e sinonimi, sono disciplinati dalla legge 1112/66 e riservati esclusivamente a prodotti ottenuti dal processo di concia di spoglie animali in modo da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre – spiega –  Questa struttura fibrosa naturale conferisce alla vera pelle proprietà uniche che la contraddistinguono da tutti gli altri materiali, sintetici e non, utilizzati per le stesse destinazioni merceologiche, e che per legge, non possono essere denominati con termini contenenti la parola pelle»

La pelle sintetica o similpelle, invece, ha una natura decisamente diversa. «È una plastica di derivazione petrolchimica – precisa la dottoressa Cristina Della Pina, ricercatrice del dipartimento di Chimica dell’università degli studi di Milano – Ma quello che forse non sapete è che si può trattare di un tessuto, anche naturale come lino e cotone, su cui è stato spalmato un materiale polimerico, ovvero plastico, ad esempio poliuretano, oppure può essere completamente di sintesi, cioè fatta di sola plastica».

E l’ecopelle che cos’è? «Forse stupirà sapere che l’ecopelle e le sue varie accezioni (ecocuoio, ecoleather e similari) – afferma Della Pina – è una pelle vera e propria, quindi di origine animale». La nota distintiva sta nel fatto che l’ecopelle è prodotta seguendo un protocollo a basso impatto ambientale stabilito dalla norma Uni 11427-2015 “Cuoio – Criteri per la definizione delle caratteristiche di prestazione di cuoi a ridotto impatto ambientale”, che a marzo 2015 ha sostituito la precedente norma Uni 11427-2011. «Ecco perché l’uso improprio del termine “ecopelle” associato alla pelle sintetica – incalza Leonardo Volpi, vicepresidente del Consorzio vera pelle italiana conciata al vegetale – contrasta con la legge 1112/1966 ed è fuorviante per il consumatore».

E se volessimo fare una scelta ecosostenibile, meglio comprare l’ecopelle che non deriva dal petrolio o la finta pelle che non utilizza animali? La risposta è tutt’altro che scontata, è la stessa Della Pina ad affermare che «è difficile stabilire una scala di confronto assoluto fra i due materiali».
Per quanto riguarda la pelle (e non solo l’ecopelle), la direttrice dell’Icec Sabrina Frontini precisa che «in Italia ogni processo conciario è comunque ampiamente disciplinato dalle leggi ambientali applicabili (testo unico dlgs 152/06). Inoltre, bisogna considerare che il settore conciario recupera un sottoprodotto di origine animale, la pelle grezza, derivante per oltre il 99% da animali (bovini, ovini, caprini, suini) allevati a fini alimentari (carne, latte).
D’altro canto, la dottoressa Della Pina spiega che la pelle sintetica, derivante dall’industria della plastica, grazie a normative sempre più stringenti, ha visto ridurre progressivamente il proprio impatto ambientale e l’uso di residui tossici per l’uomo tanto da poter affermare che la plastica odierna è senz’altro più ecosostenibile rispetto a qualche decennio fa. Inoltre, va ricordato che l’Italia deve adeguarsi agli adempimenti previsti dal sistema Reach, regolamento istituito dell’Unione Europea per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente con riferimento alle sostanze chimiche. Quindi, tanto la produzione della pelle quanto quella della similpelle è soggetta a limiti ben precisi.

A questo proposito Francesco Tarocchiono, rappresentante di uno dei principali produttori di pelle sintetica, la Ecolorica srl, che ci ha spiegato come tutte le fasi della lavorazione di questo prodotto (tintura, asciugatura, smerigliatura e rifinizione) si svolgano in Italia e che durante la tintura e la rifinizione vengano utilizzati pigmenti e coloranti a base d’acqua.
«Questo fa sì – sostiene Tarocchiono – che il materiale rispetti le normative Reach, che sia anallergico e non tossico. Ma nel nostro paese – rassicura – esiste la legge n.55 dell’8 aprile 2010, che obbliga l’industria della moda a garantire che l’indicazione “made in Italy”, esposta sui cartellini, sia utilizzata solo se almeno due delle principali fasi di lavorazione si siano svolte sul territorio nazionale e se abbiano rispettato la normativa ambientale e qualitativa del paese».

A livello comunitario, la Commissione europea ha istituito il Rapex (Rapid alert system for dangerous non food products). Si tratta di un sistema di allerta a disposizione degli Stati membri, che dopo aver accertato la pericolosità di un prodotto e aver preso gli opportuni provvedimenti, come il ritiro del prodotto stesso, o lanciato un avvertimento, informano la Commissione europea attraverso il Punto di contatto nazionale, che in Italia è istituito presso il ministero dello Sviluppo economico. Compito della Commissione, grazie al Rapex, è quello di pubblicare settimanalmente le segnalazioni fatte dagli Stati membri e migliorare così lo scambio di informazioni a livello europeo, al fine di prevenire i rischi causati da prodotti dannosi.