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Mantenimento dei figli: esentato chi non è sposato ma chi non paga l'assegno all'ex va in galera

Da oggi entrato in vigore la legge che prevede il carcere per chi non paga l’assegno all’ex coniuge. Entra pure in vigore il decreto che solleva chi non è sposato dall’obbligo di mantenere i figli: non pagare non è più un reato. Un vero pasticcio legislativo

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di Redazione

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L’ordinamento giuridico italiano è ormai talmente complesso che ogni volta che ci si mettono le mani si aggiusta qualcosa e se ne rompe un’altra. Così una norma nata per fare ordine provocherà la conseguenza che da oggi non pagare l’assegno di mantenimento per figli nati fuori da un matrimonio non sarà più reato rendendo quindi non più valida la legge del 2012 che aveva equiparato tutti i figli, nati in un contesto matrimoniale o meno, dal punto di vista dello stato giuridico.

Chi non paga l'assegno al coniuge va in galera

Ma se da una parte le maglie si allargano, dall’altra si restringono: oggi entra infatti in vigore anche un’altra norma che prevede l’arresto per chi non paga al coniuge l’assegno di mantenimento previsto dalla sentenza di divorzio. E’ entrato proprio oggi in vigore l’articolo 570 bis del codice penale che prevede il carcere fino a un anno o una multa fino a 1.032 euro per l’ex coniuge che si sottrae all’obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell’altro coniuge e dei figli. La nuova disposizione intende di fare maggiore chiarezza rispetto al già esistente l’art. 570 (‘Violazione degli obblighi di assistenza familiare’) e secondo gli avvocati rappresenta una vera e propria “rivoluzione”. Sino ad oggi commetteva reato solamente chi faceva mancare ai figli i mezzi di sussistenza come cibo e vestiario ma non anche chi, ad esempio, a fronte di un assegno di mantenimento di 1000 euro, decideva arbitrariamente di versarne 500.

Torna la discriminazione tra figli

Ma, come spiega La Stampa, oggi entra in vigore pure un decreto legislativo che rimette in auge la discriminazione tra i figli di genitori sposati e quelli che alle nozze non sono mai arrivati. Si tratta del decreto 21 del 2018 che è stato approvato dal governo uscente in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1 (comma 82) della riforma dell’ordinamento penitenziario. In base alla nuova norma se un figlio è nato da genitori coniugati e uno dei due non paga l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice della separazione o del divorzio, l’inadempiente è punito con una pena che può arrivare a un anno di reclusione. Se invece i genitori non sono sposati, il genitore che non paga l’assegno di mantenimento da oggi non commette alcun reato (a meno che non sussistano i più complessi requisiti del vecchio art. 570 del codice penale).

Caos fra leggi e commi

Perché succede tutto questo? E cosa c’entra il regolamento penitenziario con divorzi, separazioni e figli? Niente, ma ormai il legislatore italiano ci ha abituati ad improbabili accostamenti. Il decreto introduce nel codice penale l’articolo 570 bis che, come abbiamo visto, punisce con le stesse norma previste per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare “il coniuge” che si sottrae all’obbligo di pagare gli assegni dovuti in caso di divorzio o di nullità del matrimonio oppure viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi o affidamento dei figli.

Un danno fatto inconsapevolmente

Lo scopo della norma era buono: riunire e collocare nell’ambito del codice penale le norme che sino a ieri sanzionavano il mancato pagamento dell’assegno. Ma il problema è che il governo ha precisato che il nuovo reato può essere compiuto solo da un “coniuge” indicando che viene sanzionato solo il mancato pagamento dell’assegno per il mantenimento dei figli di genitori coniugati. Tra l’altro il decreto odierno ha abrogato - perché aveva un contenuto sovrapponibile a quella nuova - l’articolo 3 della legge 54 del 2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli di separati e divorziati. Questa norma però, nell’articolo successivo, conteneva la precisazione che le disposizioni della norma del 2006 si applicavano anche i figli di genitori non sposati. Proprio questa precisazione consentiva di trattare un genitore non sposato che violava l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento come uno maritato: il reato era lo stesso. Oggi non sarà più possibile.

06/04/2018